FAQ

CHI È SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE?

Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.”

QUANTI CREDITI BISOGNA ACQUISIRE? CI SONO DEI VINCOLI SULL’ACQUISIZIONE (AD ES. LIMITI SUI CORSI FAD, MASSIMI E MINIMI ANNUALI, ETC.)?

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Altre limitazioni:
Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

CHE COS’È LA FORMAZIONE INDIVIDUALE?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

COME POSSO CONOSCERE QUANTI CREDITI HO ACQUISITO FINO A OGGI E AVERE UN BILANCIO DEI CREDITI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI ANNUALMENTE?

Affinché ogni medico abbia esatta contezza del suo personale debito formativo, dovrebbe consultare la propria posizione sul sito COGEAPS www.cogeaps.it (previa registrazione), profilare la propria concreta attività professionale, integrare eventuali dati carenti e inserire eventuali motivi di esonero o esenzione e, una volta forniti tutti questi dati, verificare dal sito quant’è il suo debito formativo. Alla fine del triennio, una volta raggiunto questo livello, il debito formativo potrà considerarsi soddisfatto e sarà possibile ottenere da parte dell’Ordine la certificazione di compiuto assolvimento dell’obbligo formativo.
N.B. I dati relativi all’acquisizione dei crediti da parte di ciascun professionista sanitario vengono comunicati al COGEAPS dai singoli provider che sono tenuti a farlo entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascun evento formativo, indipendentemente dal momento in cui il professionista ha completato l’evento.
Questo significa che il discente potrebbe non riscontrare i crediti regolarmente acquisiti fino a che non siano decorsi i 90 giorni di tempo dalla data di scadenza di un evento.”

CHE COSA È IL COGEAPS

Il Cogeaps è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché alle rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte. I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una volta concluso l’evento formativo accreditato, sono obbligati (entro 90 giorni dalla fine dell’evento) a inviare al COGEAPS il flusso dei dati relativi ai partecipanti all’evento, in modo da alimentare la banca-dati del COGEAPS affinché sia costantemente aggiornata.

ATTIVITÀ DI DOCENZA PERMETTE DI ACQUISIRE CREDITI?

I relatori e/o docenti e/o formatori che prendono parte ad eventi accreditati ECM hanno diritto al riconoscimento di 1 credito ogni mezz’ora di lezione e, quindi, di 2 crediti ogni ora di lezione. Spetta al provider organizzatore dell’evento accreditato comunicare ad AGENAS/COGEAPS i nominativi, oltre che dei partecipanti all’evento in qualità di discenti, anche dei relatori e/o docenti e/o formatori. Il COGEAPS renderà visibili i crediti ECM nell’anagrafica del professionista, nel rispetto dei criteri sopra descritti. E’ opportuno ricordare che per “docenza” non s’intende l’insegnamento universitario istituzionale, che di per sé non dà diritto a crediti ECM. Infatti anche i professori universitari, come ogni altro medico, sono tenuti ad acquisire i crediti ECM.